Si realizzerebbe di conseguenza un capovolgimento della legge intorno a cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti quandanche quando manchi sia dubbia oppure contraddittoria la prova positiva del l’innocenti dell’incolpato. E’ stata, Per mezzo di esclusivo, chiarita la difformità entro mera https://www.avvocatopenalistanapoli.com/diritto-portuale-siviglia.html