Finalmente, l’art. 639 del codice penale punisce il reato di imbrattamento e deturpamento che cose altrui. La condotta sanzionata è quella proveniente da colui il quale vada a deturpare oppure imbrattare (per mezzo di insignificante mezzo e senza autorizzazione alcuna) beni mobili e immobili altrui. Tale commiserazione si applica anche https://www.avvocatomilanopenalista.com/consulenza-legale-italiano-kansas-city-missouri.html